(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 63 del 22 luglio 1992) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto il regolamento di esecuzione per le strutture di accoglimento residenziale per finalita' assistenziali, previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 15 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, approvato con D.P.G.R. n. 083/Pres. del 14 febbraio 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1990, registro n. 7, foglio n. 155; Visto il D.P.G.R. n. 0452/Pres. dell'11 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1991, registro n. 28, foglio n. 349, con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al suddetto regolamento, fissando al 31 dicembre 1991 il termine entro il quale le strutture interessate dovevano presentare la domanda per la conferma dell'idoneita' al funzionamento, ai sensi dell'art. 3, comma 1; Considerato che le predette modifiche sono entrate in vigore il 5 dicembre 1991, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del citato provvedimento e che pertanto numerose strutture non hanno avuto il tempo necessario per la predisposizione della domanda di conferma e della documentazione da allegare alla stessa; Ritenuto percio' di modificare il termine sopra indicato; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1797 del 16 aprile 1992; Decreta: Il termine del 31 dicembre 1991, previsto dall'art. 3, comma 1 del "Regolamento di esecuzione per le strutture di accoglimento residenziale per finalita' assistenziali" per la presentazione della domanda di conferma di idoneita' al funzionamento, e' sostituito con il termine del 31 ottobre 1992. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 30 aprile 1992 TURELLO Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 22 giugno 1992 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 16, foglio 371